Art. 22

LEGGE 18 marzo 1968, n. 313

In vigore dal 1 feb 1979
(Assegno di incollocamento) Ai mutilati ed agli invalidi di guerra residenti nel territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª alla 8ª categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 204.000 annue. I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o di assegno rinnovabile. La domanda per conseguire l'assegno di cui al primo comma deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido sia iscritto nei ruoli per il collocamento tenuti dalle direzioni provinciali della detta Opera nonchè nelle liste di collocamento di cui ai punti 1), 2), 3) o 4) dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e sia effettivamente incollocato per circostanze a lui non imputabili. Il beneficio, di cui al presente articolo, non spetta agli invalidi iscritti al punto 4° delle liste sopracitate, che siano in godimento di un trattamento normale di quiescenza o di una pensione privilegiata ordinaria eccedente la 80.000 lire lorde mensili. L'assegno di incollocamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all', ne con l'indennità di disoccupazione; è, invece, cumulabile con le quote di maggiorazione dell'indennità stessa per carichi di famiglia. Alla concessione dell'assegno di incollocamento provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro. L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste di collocamento e può essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del direttore provinciale del tesoro competente, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione. Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato la concessione dell'assegno di incollocamento. Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo, qualora si occupino direttamente, di denunciare l'esplicazione di attività lavorativa alla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Qualora l'invalido lasci trascorrere il termine di due mesi dal verificarsi della circostanza, di cui al precedente comma, senza effettuare la relativa denuncia, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del direttore provinciale del tesoro, può essere inoltre comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocamento. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra devono comunicare, alle competenti direzioni provinciali del tesoro, l'avviamento al lavoro degli invalidi o le denuncie di occupazione dagli stessi presentate. Le somme dovute agli invalidi di guerra a titolo di indennità di disoccupazione, escluse le eventuali quote di aggiunta di famiglia, sono trattenute, durante il periodo di concessione dell'assegno stesso, a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versate in conto entrate del tesoro sull'apposito capitolo senza pregiudizio del beneficio spettante agli interessati in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.
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LEGGE 18 marzo 1968, n. 313 (Art. 22 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo