Art. 1
LEGGE 18 marzo 1968, n. 294
In vigore dal 19 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per la durata di un triennio, a partire dal 10 gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti, è ridotta del 30 per cento.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1980, N. 34
.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1980, N. 34
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Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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