Art. 15
In vigore dal 14 apr 1968
Le competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano ad uno dei seguenti requisiti:
a) attengano a prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumità personale;
b) competano per funzioni che richiedano in prevalenza maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali;
c) attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalità delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilità verso terzi per danni alla persona;
d) compensino oneri direttamente connessi all'esercizio della carica o all'espletamento del servizio;
e) abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unità in servizio.
I criteri stabiliti col precedente comma serviranno altresì di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di indennità accessorie del personale statale.
Le rimanenti competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personale saranno conservate, con la stessa disciplina, in misura non superiore nel complesso al 10 per cento dello stipendio, paga o retribuzione tabellari in vigore al 31 dicembre 1968; l'eventuale eccedenza, permanendo le condizioni che avrebbero dato diritto alla competenza accessoria, sarà corrisposta al solo personale in servizio alla data di applicazione della nuova disciplina e sarà riassorbita con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.
Le economie che deriveranno dal riassorbimento dell'eccedenza prevista dal precedente comma saranno accantonate per essere periodicamente destinate a favore del personale civile dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-15