Art. 2

LEGGE 14 marzo 1968, n. 317

In vigore dal 23 apr 1968
Dopo il secondo comma dell' della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è aggiunto il seguente comma: "Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 marzo 1963 SARAGAT MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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