Art. 1
LEGGE 12 marzo 1968, n. 288
In vigore dal 19 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è così modificato:
"Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-12;288#art-1