Art. 1

LEGGE 12 marzo 1968, n. 288

In vigore dal 19 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è così modificato: "Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:".
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