Art. 2

LEGGE 6 marzo 1968, n. 193

In vigore dal 7 apr 1968
Sono valide le domande di indennizzo già presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia. È consentita, per coloro che non abbiano ottemperato, la presentazione al Ministero del tesoro della domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1968 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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