Art. 1

LEGGE 6 marzo 1968, n. 175

In vigore dal 6 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La disposizione di cui all'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, si applica, ai soli fini del riconoscimento della condizione di orfano di cui all' della legge 13 marzo 1958, n. 365, anche in favore di coloro che all'atto della morte del genitore, pur avendo conseguito il 21° anno di età, si trovavano a carico del genitore medesimo. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro il termine del 31 dicembre 1968. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1968 SARAGAT MORO Visto, il Guardasigilli: REALE
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