Art. 2

LEGGE 1 marzo 1968, n. 198

In vigore dal 9 apr 1968
Il Governo è autorizzato a determinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale dei tribunali civili e penali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento dei tribunali anzidetti.
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