Art. 2

In vigore dal 21 apr 1968
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformità all' dello stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308#art-rd-2

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