Art. 2
In vigore dal 21 apr 1968
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformità all' dello stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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