Art. 9
LEGGE 27 gennaio 1968, n. 37
In vigore dal 27 feb 1968
Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dell'articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, numero 1168, e dell'articolo 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:
"Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione".
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