Art. 1

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 37

In vigore dal 9 ott 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 37 (Art. 1 Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.) — Testo vigente | Portale Normativo