Art. 4

In vigore dal 2 feb 1968
Lo Stato italiano è tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - COLOMBO - PRETI - TREMELLONI - GUI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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