Art. 2

In vigore dal 30 gen 1968
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1299#art-2

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