Art. 1
LEGGE 24 novembre 1967, n. 1154
In vigore dal 28 dic 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è sostituito con il seguente:
"I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con la facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, così come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Università italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 novembre 1967
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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