Art. 1

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1148

In vigore dal 27 dic 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 novembre 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 21 novembre 1967, n. 1148 (Art. 1 Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.) — Testo vigente | Portale Normativo