Art. 2

LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095

In vigore dal 1 mar 1986
Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa: 1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti; 2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo; 3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi. Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio. I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.
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LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095 (Art. 2 Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.) — Testo vigente | Portale Normativo