Art. 2
LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095
In vigore dal 1 mar 1986
Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorità comunale
e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale
e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa:
1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo;
3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.
Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.
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