Art. 1

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 972

In vigore dal 21 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Con speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e approvato dalla Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio 1965, n. 125, fermi restando i poteri di vigilanza da parte del Ministero della sanità, sono stabilite la pianta organica e le tabelle paga del personale amministrativo, sanitario, tecnico, di assistenza immediata ed ausiliario per ciascuno dei predetti Istituti. Il trattamento economico e normativo di detto personale dovrà essere pari a quello stabilito nei regolamenti per il personale dipendente dagli Ospedali riuniti di Roma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;972#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 972 (Art. 1 Norme sulla determinazione dell'organico e del trattamento economico del personale degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.) — Testo vigente | Portale Normativo