Art. 1
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 944
In vigore dal 10 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico di tecnici di radiologia medica.
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