Art. 1

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 944

In vigore dal 10 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico di tecnici di radiologia medica.
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LEGGE 9 ottobre 1967, n. 944 (Art. 1 Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.) — Testo vigente | Portale Normativo