Art. 2

In vigore dal 28 set 1967
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;793#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966. — Testo vigente | Portale Normativo