Art. 3
LEGGE 13 luglio 1967, n. 565
In vigore dal 11 ago 1967
All'onere di lire 58,6 milioni derivante dalla presente legge a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione dalla spesa per l'anno finanziario medesimo (Tabella 2).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 luglio 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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