Art. 2

LEGGE 9 luglio 1967, n. 573

In vigore dal 12 ago 1967
All'onere di lire 11.850.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 9 luglio 1967, n. 573 (Art. 2 Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco della indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo