Art. 2

In vigore dal 16 lug 1967
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 8 del Protocollo medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - PIERACCINI - COLOMBO - PRETI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1967-06-11;469#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 12 dicembre 1961. — Testo vigente | Portale Normativo