Art. 2

In vigore dal 16 lug 1967
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - SCALFARO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1967-06-11;468#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963. — Testo vigente | Portale Normativo