Art. 2
LEGGE 5 giugno 1967, n. 423
In vigore dal 6 lug 1967
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario riguardante il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 giugno 1967
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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