Art. 3
LEGGE 29 maggio 1967, n. 380
In vigore dal 29 giu 1967
Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.
I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio, collocati in congedo, a partire dalla data suddetta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anteriormente al raggiungimento del limite di età, possono, a domanda, essere riassunti in servizio e reinseriti nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.
I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età a far data dall'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono, a domanda, se riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato e giudicati meritevoli dalla commissione di cui all' della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere riammessi in servizio e trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai marescialli capi e dai marescialli ordinari di cui al precedente comma è considerato interruzione dal servizio ad ogni effetto.
Le istanze relative dovranno essere fatte pervenire al Comando generale della Guardia di finanza dal personale indicato nel secondo e nel terzo comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-29;380#art-3