Art. 1
LEGGE 15 maggio 1967, n. 430
In vigore dal 7 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Presso la Corte di appello di Catanzaro è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Catanzaro.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a detta sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
In conseguenza, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata - per la parte relativa al distretto di Catanzaro - come dalla tabella annessa alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 maggio 1967
SARAGAT
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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