Art. 1

In vigore dal 15 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite, adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1965.
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urn:nir:stato:legge:1967-04-24;320#art-1

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