Art. 1
In vigore dal 15 giu 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite, adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1965.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1967-04-24;320#art-1