Art. 2

LEGGE 11 aprile 1967, n. 232

In vigore dal 17 mag 1967
All'onere di 48 milioni derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1967 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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