Art. 1

LEGGE 11 aprile 1967, n. 231

In vigore dal 17 mag 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. All', secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente: "In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 11 aprile 1967, n. 231 (Art. 1 Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi.) — Testo vigente | Portale Normativo