Art. 1
LEGGE 11 aprile 1967, n. 231
In vigore dal 17 mag 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All', secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente:
"In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 aprile 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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