Art. 12

LEGGE 21 marzo 1967, n. 160

In vigore dal 25 apr 1967
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate da tre appositi Comitati, composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle tre Facoltà di cui all' saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle funzioni allorchè alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo, ad una delle Facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facoltà, con le stesse modalità e la stessa durata indicate dal presente articolo.
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