Art. 3
LEGGE 9 marzo 1967, n. 150
In vigore dal 21 apr 1967
Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale è il rettore.
Il vicerettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
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