Art. 3

LEGGE 7 marzo 1967, n. 118

In vigore dal 9 apr 1967
Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 marzo 1967 SARAGAT MORO - REALE - MANCINI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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