Art. 2

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

In vigore dal 17 mar 1967
(Attribuzioni del Ministero in materia di bilancio, economica e finanziaria) Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica: a) collabora con il Ministro per il tesoro all'impostazione generale del bilancio di previsione in vista delle finalità generali della programmazione economica, fermo restando il disposto dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dall' della legge 10 marzo 1964, n. 62; b) presenta al Parlamento, con il Ministro per il tesoro, entro il mese di marzo la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo; c) entro il primo giorno non festivo di ottobre fa la esposizione economico-finanziaria al Parlamento di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall' della legge 1 marzo 1964, n. 62; d) dà il proprio concerto ai Ministri interessati per la presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino autorizzazione di spese correnti od in conto capitale per un importo superiore ad un miliardo di lire ovvero che comportino autorizzazione di spese in conto capitale poste a carico di più esercizi finanziari, qualunque sia l'ammontare, nonchè alla presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino diminuzione di entrate od istituzione di nuovi tributi o modificazioni nei riguardi dei tributi vigenti.
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