Art. 4
LEGGE 23 febbraio 1967, n. 104
In vigore dal 7 apr 1967
Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio comunale di Ravenna nominano ciascuno un membro del Collegio sindacale della società concessionaria, in conformità degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile in quanto applicabili.
È presidente del Collegio il membro designato dal Ministero del tesoro.
Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
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