Art. 2

LEGGE 16 febbraio 1967, n. 43

In vigore dal 15 mar 1967
Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 febbraio 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE
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