Art. 1
LEGGE 15 febbraio 1967, n. 39
In vigore dal 15 mar 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dello Istituto postelegrafonici, è sostituito dal seguente:
"Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici è così composto:
di un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) che lo presiede;
di un rappresentante del Ministero del bilancio;
di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
di due rappresentanti del personale scelti con le norme di cui alla lettera 1) del precedente articolo 4".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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