Art. 1

LEGGE 8 febbraio 1967, n. 30

In vigore dal 3 lug 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048, è prorogato al 31 dicembre 1969. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - PRATI Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 8 febbraio 1967, n. 30 (Art. 1 Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di) — Testo vigente | Portale Normativo