Art. 1

LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1258

In vigore dal 19 feb 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad incenerire le rimanenze delle carte valori postali fuori corso esistenti presso l'Ufficio filatelico alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1966 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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