Art. 5

LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1147

In vigore dal 15 gen 1967
Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente: Articolo 9-bis. - "La decadenza dalla qualità di consigliere per Impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri Interessati, nonchè al sindaco quale presidente del Consiglio comunale. L'azione può essere promossa anche dal prefetto. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1147#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo