Art. 2
In vigore dal 14 feb 1967
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI
- REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-12-20;1253#art-2