Art. 2

LEGGE 16 dicembre 1966, n. 1112

In vigore dal 24 ott 2020
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 68
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LEGGE 16 dicembre 1966, n. 1112 (Art. 2 Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano.) — Testo vigente | Portale Normativo