Art. 1
In vigore dal 20 gen 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167#art-1