Art. 1

In vigore dal 20 gen 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964.
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