Art. 2

LEGGE 23 novembre 1966, n. 1035

In vigore dal 22 dic 1966
Le lettere a) e b) dell' della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono così sostituite: "a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio; b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 novembre 1966 SARAGAT. MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 23 novembre 1966, n. 1035 (Art. 2 Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo