Art. 2
LEGGE 23 novembre 1966, n. 1035
In vigore dal 22 dic 1966
Le lettere a) e b) dell' della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono così sostituite:
"a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 novembre 1966
SARAGAT.
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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