Art. 3
LEGGE 31 ottobre 1966, n. 936
In vigore dal 14 nov 1966
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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