Art. 1

LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

In vigore dal 24 nov 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Finalità) Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario - nel quinquennio 1966-1970 - le Indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico nel quadro dello Inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle Imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed Il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario.
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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910 (Art. 1 Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.) — Testo vigente | Portale Normativo