Art. 1
LEGGE 12 ottobre 1966, n. 861
In vigore dal 9 nov 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fermo restando il disposto dell'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in virtù del quale possono accedere all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti soltanto coloro che sono in possesso dell'abilitazione magistrale, i diplomati delle scuole di metodo ai sensi della lettera b), primo comma, dello articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e siano in servizio nell'anno scolastico 1965-66, si intendono abilitati anche all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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