Art. 1

In vigore dal 14 ago 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il termine previsto dagli della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato di sei mesi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;586#art-1

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Art. 1 Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare. — Testo vigente | Portale Normativo