Art. 1

In vigore dal 11 set 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro; Convenzione internazionale del lavoro n. 117, concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962; Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962.
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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;657#art-1

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