Art. 1
In vigore dal 8 set 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto di autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.
Storico versioni
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