Art. 2

In vigore dal 18 ago 1966
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 23 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;598#art-2

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